giovedì 3 novembre 2016

al 3 novembre 2016 il GIP non ha ancora risposto

come riportato nella email il GIP si riservava di comunicare entro ottobre se fissare la udienza per discutere
l'opposizione. ad oggi il 3 novembre 2016 non c'è stata ancora risposta.



da archivio penale 
http://www.archiviopenale.it/apw/wp-content/uploads/2013/06/Fonti.-Lopposizione-della-persona-offesa-alla-richiesta-di-archiviazione.pdf

trovavo quanto segue. la parte finale sembra importante




I profili più problematici che si registrano a proposito dell’ammissibilità
dell’atto di opposizione concernono certamente le caratteristiche e
l’ampiezza della delibazione cui è chiamato il gip
al fine di stabilire se la persona offesa abbia soddisfatto l’onere fissato dall’art. 410 c.p.p. Ci si interroga, in particolare, se il giudice debba limitarsi a verificare esclusivamente che nell’opposizione venga
richiesto un supplemento istruttorio integrante un’investigazione suppletiva ovvero se il suo sindacato possa estendersi anche
all’accertamento della rilevanza e della concreta utilità delle indagini
sollecitate nell’opposizione.
Sulla tematica in esame si sono pronunciate anche le Sezioni unite55, con una decisione scarsamente risolutiva che, non dipanando
completamente i termini della questione, è stata foriera di un successivo e perdurante contrasto interpretativo. Ed invero, se da un lato le Sezioni unite hanno chiarito che le condizioni di ammissibilità dell’atto oppositivo«
non sono suscettibili di discrezionali estensioni, né possono consistere in valutazioni anticipate di merito ovvero in prognosi di fondatezza », dall’altro lato, la perentorietà di tali affermazioni è stata di fatto mitigata dal rilievo che la portata dei requisiti richiesti a pena di inammissibilità è definita dai complementari profili della pertinenza e rilevanza, intendendo la prima come l’«inerenza rispetto alla notizia di reato»
e la seconda come «l’incidenza concreta sulle risultanze dell’
attività compiuta nel corso delle indagini preliminari ».
Proprio valorizzando quest’ultimo assunto, un consistente
orientamento giurisprudenziale ritiene che il gip possa e debba dichiarare inammissibile l’opposizione alla richiesta di archiviazione, qualora il supplemento istruttorio indicato dalla persona offesa risulti superfluo, non pertinente ed inidoneo ad incidere sulla notitia criminis o sull’attività già svolta dal pubblico ministero e dunque sul tema della decisione56.

Il rischio sotteso a simili conclusioni è evidentemente quello di anticipare in sede di vaglio di ammissibilità quel giudizio sul merito
dell’atto che dovrebbe viceversa, essere compiuto all’esito dell’udienza camerale: è solo in questo contesto, infatti , che il giudice è tenuto, nel contraddittorio tra le parti, a valutare la fondatezza dell’opposizione e la sua idoneità a sovvertire le determinazioni dell’accusa circa la scelta dell’inazione57.
Né appare convincente, per sostenere l’opinione contraria,
il richiamo al l’esigenza di garantire l’economia processuale: il principio in esame che, peraltro, deve essere bilanciato con altrettanti fondamentali principi che governano il sistema processuale penale
non può essere evocato per aggirare le indicazioni testuali e sistematiche delineate dal legislatore che ha inteso escludere il diritto ad esercitare il contraddittorio nell’udienza camerale nelle sole ipotesi in cui l’opposizione sia carente dell’indicazione dell’investigazione suppletiva e dei relativi elementi di prova58. Detto in altri termini, la circostanza che, a differenza di quanto è previsto in altri contesti processuali59, non sia stata prescritta alcuna prognosi in limine litis di fondatezza dell’opposizione, dovrebbe indurre a ritenere che l’apprezzamento dei profili di utilità o idoneità delle investigazioni indicate dalla persona offesa, attenendo al merito della richiesta, debba essere svolto esclusivamente nel contesto dell’udienza camerale

Ciò posto, è innegabile che la conclusione appena riferita possa risultare eccessivamente categorica se rapportata ad alcune situazioni, quali quelle in cui nell’atto di opposizione si faccia genericamente riferimento alla necessità di compiere ulteriori indagini senza indicare
in modo specifico le investigazioni da espletare ed in che termini siano inerenti alla notitia criminis, o ancora nell’eventualità in cui a fronte della richiesta di archiviazione per estinzione del reato con l’opposizione si richieda un’investigazione volta a di mostrare la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi del reato medesimo, ed infine
nell’ipotesi in cui venga richiesto un supplemento istruttorio finalizzato a far ritenere integrato l’elemento soggettivo del reato, sebbene
la richiesta di achiviazione si fondi sulla carenza dell’elemento oggettivo.
Non a caso, con riferimento a tutte le richiamate fattispecie, anche coloro che escludono che in sede di delibazione sull’ammissibilità dell’opposizione possa essere espressa una valutazione sulla rilevanza
fondatezza del supplemento istruttorio richiesto tendono a ritenere legittima una declaratoria di inammissibilità: se in determinati casi a tale epilogo si giunge richiamando i profili di pertinenza e specificità60
certamente sottesi alla formulazione dell’art. 410 c.p.p. nella parte e nella misura in cui richiede che venga indicata l’investigazione suppletiva e d i relativi elementi di prova, in altri si ipotizza che il giudice possa compiere un giudizio sulla manifesta irrilevanza, in forza della quale, comunque, si dovrebbe escludere l’attivazione del contraddittorio camerale solo qualora le indagini richieste con l’opposizione non facciano neanche sorgere il dubbio sulla loro capacità di fornire materiale conoscitivo ulteriore61.
Anche a voler accogliere, non senza
qualche perplessità (rispetto all’incerto e labile criterio della manifesta
irrilevanza), una simile posizione intermedia, è necessario in ogni caso sottolineare come , qualora ritenga inammissibile l’opposizione, il  gip debba motivare in proposito l’eventuale provvedimento de plano62«
al fine di dimostrare la correttezza della propria valutazione »63:
il decreto di archiviazione privo di motivazione sul punto (o recante una motivazione solo apparente) o comunque contenente una declaratoria di inammissibilità adottata in violazione delle condizioni di legge sarebbe
ricorribile per cassazione, posto che simili evenienze renderebbero«
illegittima la mancata adozione del rito camerale», e sarebbero quindi«
veicolo della violazione del diritto della persona offesa al contraddittorio»64

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