l'opposizione. ad oggi il 3 novembre 2016 non c'è stata ancora risposta.
da archivio penale
http://www.archiviopenale.it/apw/wp-content/uploads/2013/06/Fonti.-Lopposizione-della-persona-offesa-alla-richiesta-di-archiviazione.pdf
trovavo quanto segue. la parte finale sembra importante
I profili
più problematici che si registrano a proposito dell’ammissibilità
dell’atto
di opposizione concernono certamente le caratteristiche e
l’ampiezza
della delibazione cui è chiamato il gip
al fine di
stabilire se la persona offesa abbia soddisfatto l’onere fissato dall’art. 410
c.p.p. Ci si interroga, in particolare, se il giudice debba limitarsi a
verificare esclusivamente che nell’opposizione venga
richiesto
un supplemento istruttorio integrante un’investigazione suppletiva ovvero se il
suo sindacato possa estendersi anche
all’accertamento
della rilevanza e della concreta utilità delle indagini
sollecitate
nell’opposizione.
Sulla
tematica in esame si sono pronunciate anche le Sezioni unite55, con una decisione scarsamente risolutiva che, non dipanando
completamente
i termini della questione, è stata foriera di un successivo e perdurante
contrasto interpretativo. Ed invero,
se da un lato le Sezioni unite hanno chiarito che le condizioni di
ammissibilità dell’atto oppositivo«
non sono suscettibili di
discrezionali estensioni, né possono consistere in valutazioni anticipate di
merito ovvero in prognosi di fondatezza », dall’altro lato,
la perentorietà di tali affermazioni è stata di fatto mitigata dal rilievo che
la portata dei requisiti richiesti a pena di inammissibilità è definita dai
complementari profili della pertinenza e rilevanza, intendendo la prima come
l’«inerenza rispetto alla notizia di
reato»
e la
seconda come «l’incidenza concreta sulle risultanze dell’
attività
compiuta nel corso delle indagini preliminari ».
Proprio
valorizzando quest’ultimo assunto, un consistente
orientamento
giurisprudenziale ritiene che il gip possa e debba dichiarare inammissibile
l’opposizione alla richiesta di archiviazione, qualora il supplemento
istruttorio indicato dalla persona offesa risulti superfluo, non pertinente ed
inidoneo ad incidere sulla notitia criminis o sull’attività già svolta dal pubblico ministero e dunque
sul tema della decisione56.
Il rischio sotteso
a simili conclusioni è evidentemente quello di anticipare in sede di vaglio di
ammissibilità quel giudizio sul merito
dell’atto che
dovrebbe viceversa, essere compiuto all’esito dell’udienza camerale: è solo in
questo contesto, infatti , che il giudice è tenuto, nel contraddittorio tra le
parti, a valutare la fondatezza dell’opposizione e la sua idoneità a sovvertire
le determinazioni dell’accusa circa la scelta dell’inazione57.
Né appare
convincente, per sostenere l’opinione contraria,
il richiamo
al l’esigenza di garantire l’economia processuale: il principio in esame che,
peraltro, deve essere bilanciato con altrettanti fondamentali principi che
governano il sistema processuale penale
non può
essere evocato per aggirare le indicazioni testuali e sistematiche delineate dal legislatore che ha inteso
escludere il diritto ad esercitare il contraddittorio nell’udienza camerale
nelle sole ipotesi in cui l’opposizione sia carente dell’indicazione
dell’investigazione suppletiva e dei relativi elementi di prova58. Detto in altri termini, la circostanza che, a differenza
di quanto è previsto in altri contesti processuali59, non sia stata prescritta alcuna prognosi in limine litis di fondatezza dell’opposizione, dovrebbe indurre a ritenere che
l’apprezzamento dei profili di utilità o idoneità delle investigazioni indicate
dalla persona offesa, attenendo al merito della richiesta, debba essere svolto
esclusivamente nel contesto dell’udienza camerale
Ciò posto,
è innegabile che la conclusione appena riferita possa risultare eccessivamente categorica se rapportata ad alcune
situazioni, quali quelle in cui nell’atto di opposizione si faccia
genericamente riferimento alla necessità di compiere ulteriori indagini senza
indicare
in modo specifico le investigazioni
da espletare ed in che termini siano inerenti alla notitia criminis, o ancora
nell’eventualità in cui a fronte della richiesta di archiviazione per
estinzione del reato con l’opposizione si richieda un’investigazione volta a di
mostrare la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi del reato medesimo,
ed infine
nell’ipotesi in cui venga richiesto
un supplemento istruttorio finalizzato a far ritenere integrato l’elemento
soggettivo del reato, sebbene
la richiesta di achiviazione si
fondi sulla carenza dell’elemento oggettivo.
Non a caso, con riferimento a tutte
le richiamate fattispecie, anche coloro che escludono che in sede di
delibazione sull’ammissibilità dell’opposizione possa essere espressa una
valutazione sulla rilevanza
fondatezza del supplemento
istruttorio richiesto tendono a ritenere legittima
una declaratoria di inammissibilità: se in determinati casi a tale epilogo si giunge richiamando i
profili di pertinenza e specificità60
certamente sottesi
alla formulazione dell’art. 410 c.p.p. nella parte e nella misura in cui
richiede che venga indicata l’investigazione suppletiva e d i relativi elementi
di prova, in altri si ipotizza che il giudice possa compiere un giudizio sulla manifesta irrilevanza, in forza della quale,
comunque, si dovrebbe escludere l’attivazione del contraddittorio camerale solo
qualora le indagini richieste con l’opposizione non facciano neanche sorgere il
dubbio sulla loro capacità di fornire materiale conoscitivo ulteriore61.
Anche a voler
accogliere, non senza
qualche perplessità
(rispetto all’incerto e labile criterio della manifesta
irrilevanza), una
simile posizione intermedia, è necessario in ogni caso sottolineare come ,
qualora ritenga inammissibile l’opposizione, il
gip debba motivare in proposito l’eventuale provvedimento de plano62«
al fine di dimostrare
la correttezza della propria valutazione »63:
il decreto di
archiviazione privo di motivazione sul punto (o recante una motivazione solo
apparente) o comunque contenente una declaratoria di inammissibilità adottata
in violazione delle condizioni di legge sarebbe
ricorribile per
cassazione, posto che simili evenienze renderebbero«
illegittima la
mancata adozione del rito camerale», e sarebbero quindi«
veicolo della
violazione del diritto della persona offesa al contraddittorio»64
Nessun commento:
Posta un commento